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Alcuni correttivi relativi al Part Time dai 63 anni

lentepubblica.it • 11 Febbraio 2016

part time 63 anniIl Ministero del Lavoro e dell’Economia avranno 30 giorni di tempo in più per regolare il part-time per i lavoratori a cui mancano 3 anni dalla pensione di vecchiaia. E la misura potrà essere fruita anche dai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, come il Fondo Poste e il Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato. Sono queste le uniche limature sul tema pensioni contenute nel decreto legge milleproroghe approvato ieri dalla Camera in prima lettura.

 

La novità, prevista dall’articolo 1, comma 284 della legge 208/2015, è l’unica forma di flessibilità pensionistica, se così la si può chiamare, sulla quale il Governo è riuscito a trovare una quadra con l’ultima legge di stabilità. E consentirà, in via sperimentale sino al 2018 ai lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, di attivare su base volontaria il part-time con una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 ed il 60% dell’orario pieno a condizione di trovarsi a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia. Il datore dovrà sobbarcarsi parte degli oneri e corrispondere in busta paga una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale. Lo stato, dal canto suo, provvederà al riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta.

 

In questo modo il lavoratore potrà contare su una retribuzione con il part-time pari a circa due terzi della somma che avrebbe percepito con il lavoro pieno per gli anni che lo separano dalla quiescenza. Inoltre, una volta arrivato alla pensione, questi riceverà comunque un assegno pensionistico come se avesse lavorato fino alla fine a tempo pieno. Senza penalizzazioni dovute ad un calo della contribuzione.

 

Potenziali destinatari della misura restano solo i lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato che si trovano a non più di 3 anni dalla pensione di vecchiaia. Quindi potranno fare ricorso a questo strumento gli uomini a partire dai 63 anni e 7 mesi di età (le donne dai 62 anni e 7 mesi) a condizione che al momento della trasformazione del rapporto di lavoro ci siano almeno 20 anni di contributi. Dunque non potranno beneficiare dell’agevolazione sia i lavoratori del pubblico impiego sia gli assunti a tempo determinato ancorchè del settore privato. Il riconoscimento del beneficio spetterà all’INPS, nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Qualora il plafond sia esaurito l’attivazione del part-time slitterà all’anno successivo.

 

Per l’attuazione del part-time è necessario tuttavia attendere l’adozione di uno specifico regolamento Lavoro-Economia. Il provvedimento doveva essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 1° marzo 2016. Termine che ora, con l’approvazione del decreto legge milleproroghe, viene dilatato di ulteriori 30 giorni, sino al 31 marzo 2016. 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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